La Cassazione annulla la sentenza di patteggiamento per reati fiscali che non dispone la sospensione della pena malgrado l’accordo tra le parti.

Segnalo la sentenza numero 49490/2022 – depositata il 29/12/2022, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che accogliendo la tesi del ricorrente, ha annullato la sentenza di applicazione pena viziata dall’avere omesso di disporre la sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto di specifico accordo tra la difesa dell’imputato ed il PM titolare del fascicolo.

Di seguito si riporta la motivazione della sentenza in commento:

“…Il ricorso è fondato.

Risulta agli atti che il difensore del [omissis] aveva chiesto fin dal 14 luglio 2021 di definire il procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., subordinando l’accordo all’applicazione della pena sospesa.

L’istanza è stata inoltrata all’Ufficio della Procura di Repubblica presso il Tribunale di Milano più di una volta perché il magistrato assegnatario del fascicolo era cambiato.

Infine, con mail del 20 settembre 2021 il Pubblico ministero aveva anticipato il consenso alla proposta che sarebbe stata formalizzata all’udienza del successivo 23 settembre.

Lo scambio di mail tra il difensore e il Pubblico ministero è stato depositato in Tribunale come da timbro del 23 settembre 2021.

All’udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice ha accolto l’istanza della parte, ma ha omesso di statuire sul beneficio della pena sospesa, inserito della proposta di accordo, come detto, fin dal primo momento.

Tale circostanza integra una violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e giustifica quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l’ulteriore corso”.  

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA