Esercizio abusivo della professione per lo psicologo che rilascia certificati di esonero dall’uso delle mascherine per Covid-19.

Segnalo la sentenza numero 48617/2022 – depositata il 21/12/2022, resa dalla Corte di Cassazione -sezione sesta penale, che si è  pronunciata sulla legittimità di un sequestro probatorio  disposto in danno di uno psicologo per il reato di esercizio abusivo della professione.

Secondo l’incolpazione provvisoria il professionista avrebbe rilasciato nell’interesse dei suoi pazienti alcuni certificati di esenzione dall’uso della mascherina di protezione prescritto dalla disciplina emergenziale dettata per contrastare la pandemia da Covid – 19.

La Corte di legittimità, con la pronuncia in commento, tenuto conto che la normativa in essere nel momento in cui si sono verificati i fatti i contestazione, attribuiva esclusivamente al medico o al pediatra la facoltà di certificare la sussistenza di una patologia incompatibile con l’uso dei sistemi di protezione individuale, ha ritenuto priva di previo l’interposta impugnazione.

L’imputazione provvisoria ed il giudizio cautelare reale di merito.

Il Tribunale del riesame di Asti confermava il sequestro di beni mobili ed immobili disposto nei confronti dell’indagato, accusato del reato di cui all’art. 348 cod. pen., per aver rilasciato certificati di esenzione dall’obbligo di utilizzo della mascherina, pur non svolgendo la professione medica, bensì quella di psicologo.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione contro il provvedimento cautelare reale articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Corte regolatrice ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione di legittimità.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“… L’unico profilo di violazione di legge dedotto con il ricorso, attiene alla questione relativa alla competenza a rilasciare i certificati di esenzione dall’uso delle mascherine.

Sostiene il ricorrente che, sulla base della normativa emergenziale dettata per fronteggiare la pandemia da Covid-19, nonché delle norme attuative contenute nel Prot. Min. Istruzione del 14 agosto 2021, il medico o il pediatra, oltre a poter direttamente certificare le condizioni per l’esenzione dall’obbligo, erano anche tenuti a valutare la diagnosi, certificata da altro sanitario, per poi valutare la necessità o meno dell’uso della mascherina.

In sostanza, si assume che l’indagato avrebbe redatto una diagnosi di propria competenza, salvo restando la competenza del medico o pediatra a compiere le ulteriori valutazioni circa l’incompatibilità con l’uso della mascherina.

Il motivo è infondato, atteso che la normativa richiamata demandava esclusivamente al medico o al pediatra di certificare la sussistenza di una patologia incompatibile con l’uso dei sistemi di protezione individuale.

Nell’ordinanza impugnata si dà atto che il ricorrente non si era affatto limitato a redigere diagnosi di competenza dello psicologo, eventualmente suscettibili di una successiva valutazione da parte del medico competente.

L’indagato, infatti, almeno in due occasioni aveva espressamente certificato la sussistenza delle condizioni per l’esenzione dall’uso della mascherina, in tal modo compiendo un atto esulante dalla propria sfera professionale”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA