Nella bancarotta societaria per effetto delle operazioni dolose per condannare l’amministratore subentrato è necessario dimostrare l’incidenza causale del suo ruolo gestorio rispetto al debito preesistente.
Segnalo la sentenza numero 47376/2022 – depositata il 15/12/2022, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che ha scrutinato una fattispecie di bancarotta societaria per effetto di operazioni dolose, previsto e punito dall’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., pronunciandosi sulla questione giuridica della prova necessaria per potere affermare la penale responsabilità dell’imputato, valutando l’effettivo ruolo causale svolto in ordine al dissesto della società che ne ha determinato il fallimento.
La particolarità della fattispecie disaminata dalla Corte di legittimità consisteva nel valutare se i giudici del doppio grado di merito che avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, avessero correttamente apprezzato la circostanza che il giudicabile ricorrente per cassazione aveva assunto la qualità di amministratore subentrando ad altro soggetto quando la società era inattiva e decotta, per avere già accumulato un rilevante debito verso l’Erario cui non poteva fare fronte.
La Suprema Corte, rilevando una carenza di motivazione sulla suddetta questione giuridica che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello articolato dalla difesa contro la pronuncia di primo grado, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza per nuovo esame.
Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“…In primo luogo, occorre che l’omissione consistente nell’inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali abbia carattere sistematico, esteso, e consistenza tale da causare il dissesto o determinarne l’aggravamento.
Come è stato già chiarito, in realtà, il termine “operazione” è termine semanticamente più ampio dell’ “azione”, intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l’insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione deliberata, sistematica e protratta nel tempo – dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società ( Sez. 5 n. 24752 del 01/06/2018, De Mattia, Rv. 273337). Infatti, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo n. 2, I. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con caratteredi sistematicità).
Nel caso in esame, però, nessuna delle sentenze di merito chiarisce quale sia il debito maturato nel periodo di amministrazione del [omissis] a fronte del complessivo debito preesistente, perché già maturato, di otto milioni di euro per cartelle notificate fra il 2002 e il maggio 2016, tanto più che la società aveva cessato l’attività da «qualche tempo» rispetto alla nomina di [omissis], cosicché l’inattività potrebbe aver escluso o ridotto il sorgere di ulteriori doveri previdenziali e tributari.
Conseguentemente, se anche il solo aggravamento del dissesto rileva penalmente, occorre però verificarne l’esistenza e la portata quanto al profilo causale, oltre che l’incidenza rispetto al complessivo dissesto, dovendosi indagare in concreto la sussistenza del nesso eziologico, anche per dare risposta — non intervenuta con la sentenza impugnata — alla censura proposta con il secondo
motivo di appello in ordine alla assenza di incidenza, sull’entità del debito tributario, delle condotte di [omissis]”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA