Anche l’omessa tenuta della contabilità può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Segnalo la sentenza numero 208/2023 – depositata il 05.01.2023, con la quale la Corte di Cassazione – sezione quinta penale, si è pronunciata sul perimetro punitivo della bancarotta fraudolenta documentale. 

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato –  rinviato a giudizio quale amministratore di diritto della società fallita per il delitto previsto e punito dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare. 

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Roma.

Con una prima articolazione difensiva è stato censurato vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico dell’agente, ovvero il fine di “recare pregiudizio ai creditori”, tenuto conto che nel corso del processo era emerso che il giudicabile aveva assunto la carica gestoria quale mero prestanome dei dominus occulti, come tale ignaro delle azioni volute e realizzate dai reali amministratori.

La Corte di legittimità ha accolto la superiore doglianza ed annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio. 

Per quanto di interesse per la presente nota si riportano i passaggi della motivazione della sentenza in commento con i quali la Suprema Corte  ha precisato che anche la omessa tenuta dei libri contabili può integrare il delitto fallimentare di natura cartolare del quale, tuttavia, deve essere debitamente provata la componente psicologica: 

“….Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari dell’imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, ancorché solo per una parte della vita dell’impresa. 

A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi di sottrazione e distruzione riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico; è necessario, cioè, accertare che scopo dell’omissione (o della sottrazione) sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA.