Reati tributari: la Cassazione riconosce la qualità di amministrazione di fatto all’indagato anche in presenza di più dominus occulti e di amministratori di diritto che esercitano alcune le funzioni gestorie.

Segnalo la sentenza numero 216/2023 – depositata il 09/01/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale che, chiamata a decidere in sede cautelare reale sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo emesso per reati tributari ( nella specie la provvisoria contestazione riguardava l’omessa dichiarazione e  la frode fiscale), è tornata a definire le condizioni che devono ricorrere per potere qualificare l’indagato (ovvero l’imputato dopo l’esercizio dell’azione penale) come amministratore di fatto ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità vero autore dei delitti previsti e puniti dal d.lgs. n.74/2000.

La sentenza è degna di nota perché ha riconosciuto in capo al ricorrente per cassazione, secondo i canoni della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, la qualità di amministrazione di fatto anche in presenza di più dominus occulti e di amministratori di diritto della medesima persona giuridica che dalle indagini risultavano avere esercitano alcune delle tipiche funzioni gestorie connesse alla carica.   

E’ interessante inoltre osservare che nella parte motiva della sentenza annotata, che allego per agio di consultazione, e, segnatamente, ai punti 3.3 e 4 (pagg.7 ed 8 del provvedimento), vengono indicati gli indici probatori dimostrativi dell’effettivo ruolo gestorio svolto dall’indagato, spesso valorizzati in processi analoghi: (i) esistenza di delega ad operare in favore dell’amministratore di fatto sul conto corrente della società; (ii) assunzione di cariche sociali nelle società che avrebbero emesso le fatture per operazioni inesistenti; (iii) documenti rinvenuti durante la perquisizione domiciliare riguardanti la società occultamente gestita; (iv) dichiarazione etero accusatorie rese dal legale rappresentante della società; (v) dichiarazioni rese da alcuni dipendente circa il ruolo assunto dall’indagato dal quale ricevevano indicazioni sul lavoro da svolgere. 

Preciso infine che la Corte di legittimità, pur rigettando le censure riguardanti l’assunzione del ruolo di amministratore di fatto dell’indagato contestata dalla difesa, ha accolto il ricorso ritenendo non adeguatamente motivata l’ordinanza del Tribunale per il riesame  – confermativa del sequestro preventivo – perché carente sotto il profilo delle ragioni che giustificavano la sussistenza del requisito del periculum in mora indefettibile presupposto per disporre l’ablazione del patrimonio prima del giudizio, anche nel sequestro per equivalente, secondo l’orientamento elaborato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte. 

Su tale argomento segnalo un mio precedente contributo per eventuali approfondimenti:  https://studiolegaleramelli.it/2022/11/14/e-illegittimo-il-sequestro-preventivo-per-reati-tributari-se-non-vengono-esplicitate-le-ragioni-del-provvedimento-cautelare-anticipatorio-della-confisca/

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA