L’onere della prova del vantaggio compensativo nella bancarotta distrattiva infragruppo grava interamente sulla difesa dell’imputato.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 225/2023 depositata il 09/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale che si è pronunciata su una ipotesi di bancarotta fraudolenta ed è tornata ad affrontare il tema giuridico della bancarotta infragruppo.

L’istituto di creazione giurisprudenziale consente di escludere la penale responsabilità dell’imputato, chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall’art. 216 L.F., se nel  corso del processo viene dimostrata l’esistenza di un vantaggio compensativo per gli interessi di un gruppo societario del quale fa parte l’ente fallita, in guisa tale da non incidere sulle ragioni del ceto creditorio.

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, ha rigettato il ricorso dando continuità ai principi di diritto dettati per l’applicabilità dell’istituto, mettendo in evidenza la circostanza che la prova liberatoria dall’accusa di bancarotta distrattiva grava, necessariamente, sulla difesa statuendo quanto segue: 

Quanto, infine, al rilievo che si tratterebbe di operazioni infragruppo, va ricordato che «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all’interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). 

Ebbene, nel caso specifico, il ricorrente non ha alcun modo dimostrato lo specifico vantaggio compensativo derivato alla fallita dalle condotte distrattive”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.