La Cassazione civile detta le condizioni che devono ricorrere per la legittimità del Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Segnalo la sentenza numero 509/2023 − pubblicata il 09/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza civile, che si è pronunciata sul tema giuridico delle condizioni cliniche del paziente e della sequenza procedurale da seguire affinché il T.S.O. venga considerato legittimo.
Nel caso di specie, la lite promossa presso la competente sede giurisdizionale, aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni che l’attore assumeva di aver subito perché nei suoi confronti – ed in difetto del suo consenso informato – era stato disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio a causa di un disturbo delirante cronico in fase di scompenso, secondo la struttura sanitaria non contenibile con strumenti alternativi alla coazione propria del T.S.O.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso e, per l’effetto, ha rigettato l’interposta impugnazione con condanna alle spese in favore delle parti controricorrenti.
Di seguito viene riportato il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento contenente il principio di diritto che informa la legittimità del T.S.O.:
“Osserva il collegio come l’ospedalizzazione in regime di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per un disturbo mentale costituisce un evento intriso di problematicità, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacità del paziente a prestare un valido consenso.
Nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO.
Un approccio di tipo multidimensionale, basato sulla valutazione, nel singolo paziente, della capacità a prestare il consenso costituisce un possibile terreno sul quale ricostruire, all’interno della relazione medico-paziente, un percorso di ripristino della capacità di prestare consenso alle cure.
Esistono tuttavia alcune condizioni nelle quali si può prescindere dal consenso del paziente e tra queste, appunto, ci sono le quelle previste dagli artt. 34 e 35 della Legge 833/78 sui Trattamenti Sanitari Obbligatori.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale prevede che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solamente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:
a) l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi di cui sopra;
c) l’esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è, pertanto, un evento straordinario – finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – che non deve essere considerate una misura di difesa sociale, che deve essere attivato solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente ad un intervento volontario, e che richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico che verifica e certifica l’esistenza:
– dell’avvenuta convalida della proposta da parte di un altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria;
– dell’emanazione da parte del Sindaco dell’ordinanza esecutiva (entro 48 ore);
– della notifica al Giudice Tutelare (entro 48 ore), che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al Sindaco.
La durata del provvedimento è di 7 giorni, con possibilità di proroga se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare) o di cessazione se anche solo una delle condizioni viene meno (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.