La diffamazione via web è reato istantaneo e la prescrizione inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia offensiva.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 1370/2023 depositata il 17/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che affrontando il tema della prescrizione del reato di diffamazione realizzata tramite la pubblicazione sulla rete internet, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo il quale, la natura di reato istantaneo di evento dell’art.595 cod. pen., fa coincidere il dies a quo del termine per il calcolo della prescrizione del reato dalla data di pubblicazione sul web della notizia lesiva della reputazione della vittima. 

Il principio di diritto che discende dalla natura del reato è stato, peraltro, recentemente affermato riguardo alla diversa questione giuridica della tempestività del  termine di presentazione della querela con la sentenza numero 919/2023 – depositata il 13.01.2023 (per eventuali  approfondimenti: https://studiolegaleramelli.it/2023/01/20/per-ottenere-la-punizione-del-colpevole-della-diffamazione-commessa-sui-social-network-la-querela-deve-essere-presentata-entro-tre-mesi-dalla-pubblicazione-del-singolo-post-offensivo/ ).

Nel caso di specie l’imputato (giornalista) era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata per avere pubblicato sul suo blog dei commenti con i quali  accusava alcuni magistrati di non avere operato correttamente nell’esercizio delle loro funzioni, favorendo così l’esito assolutorio di un processo.

I giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto di poter affermare la penale responsabilità del giudicabile.

La difesa dell’imputato impugnava la sentenza resa dalla Corte territoriale di Salerno deducendo plurimi motivi di ricorso per cassazione; con una articolazione difensiva veniva denunciato vizio di legge della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione del reato. 

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, ha accolto il ricorso annullando la sentenza sia agli effetti penali, sia per le statuizioni civili, avendo accertato che la prescrizione si era maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado.  

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza:

“Questa Corte ha affermato che il delitto di diffamazione realizzato tramite il web ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi, con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato (Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Rv. 283400).

E’ stato, al riguardo, spiegato che, nell’ipotesi in cui la condotta offensiva dell’altrui reputazione si concretizzi nella diffusione di scritti o di filmati attraverso la rete web di internet, la consumazione del delitto di cui all’art. 595 cod. pen. viene a coincidere con l’inserimento nel web del documento diffamatorio, di modo che da tale momento, ai sensi dell’art. 158, comma 1, cod. pen., inizia a decorrere il temine di prescrizione del reato: ciò perché la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, Rv. 252964; Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Rv. 234528).

Si tratta di orientamento formatosi in riferimento al tema della tempestività della querela, posto che la decorrenza del termine di tre mesi per la proposizione della stessa presuppone necessariamente che il reato si sia perfezionato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Rv. 261018); donde, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza (Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Rv. 281261; Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Rv. 264999).

In conclusione, occorre ribadire che, in virtù della natura di reato istantaneo di evento che è propria anche della fattispecie di diffamazione realizzata tramite Internet, la stessa si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web” perché è in quel momento che queste diventano fruibili da parte dei terzi, essendo inserite in un ambiente comunicativo per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone (Sez. 5, n. 3963 del 06/07/2015, Rv. 265815), senza che abbia rilievo il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma, trattandosi di evenienza che non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.