Il prestanome che interviene per la vendita dell’immobile di proprietà della società ha responsabilità penale per l’omesso versamento dell’imposta generata dalla plusvalenza.

Segnalo la sentenza numero 3247/2023 – depositata il 25.01.2023, resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità del legale rappresentante della società, mero prestanome dell’amministratore di fatto dell’Ente.  

Nel caso di specie l’imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000 in quanto, in assenza della presentazione della dichiarazione fiscale cui era tenuto per la carica ricoperta, non aveva disposto il pagamento dell’imposta Ires cui la persona giuridica era tenuta per la plusvalenza realizzata mediante la vendita di un terreno.    

I giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale di Brescia deducendo plurimi motivi di ricorso.

Con una articolazione difensiva, per quanto di interesse per la presente nota, veniva censurata la sentenza di appello per non avere adeguatamente motivato sul dolo di evasione in riferimento alla mera carica formale assunta dall’imputato.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dando continuità al principio di diritto che segue:   

Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene questo Collegio che la concorde valutazione dei giudici di merito si ponga in linea con l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in epoca recentissima, secondo cui «in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto» (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 – 01).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA