La prescrizione dei reati tributari decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione fiscale fraudolenta e non dalla data del suo accertamento.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 2358/2023 depositata il 20/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico dell’inizio del decorso del termine di prescrizioni dei reati previsti e puniti dagli artt. 2 e 3 d.lgs. n.74/2000 del quale deve tenersi conto per valutare il maturarsi della causa di estinzione del reato.  

Nel caso di specie all’imputato era stato contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dichiarato estinto dal primo giudice per essersi maturato il termine massimo di prescrizione. 

La sentenza di proscioglimento veniva impugnata per mezzo di ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso che aveva denunciato vizio di legge.

Secondo la tesi del magistrato requirente, il termine di prescrizione del reato dichiarativo, non poteva ritenersi maturato in primo grado in quanto il dies a quo decorreva dalla data di accertamento del fatto di reato e non dalla presentazione della dichiarazione mendace, come ritenuto dal Tribunale di Larino. 

La Corte di legittimità, facendo applicazione di principi già sedimentati intorno al punto di diritto, ha rigettato il ricorso ritenendo il reato prescritto nelle more tra la presentazione del ricorso e la celebrazione dell’udienza di cassazione con la seguente motivazione: 

“…Va premesso che questa Corte ha affermato, in tema di reati tributari, che i delitti di dichiarazione fraudolenta di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento (Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Rv. 262358 – 01).

Nella specie, il reato di cui all’art. 3 d.lgs 74/2000, contestato al capo a) dell’imputazione, si consumava al momento della presentazione della dichiarazione fiscale, avvenuta in data 30.9.2011, e non al momento dell’accertamento (30.04.2013).

A tale data era entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 17 d.lgs 74/2000, come modificato dal dl 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modificazioni nella legge 14.9.2011 n. 148, che al comma 1-bis prevede che “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.

Pertanto, il termine ordinario di prescrizione era pari ad anni otto e quello massimo era pari ad anni dieci; tenuto conto, quindi, del termine prescrizionale massimo ex artt. 157 e 160 cod. pen. e dei 266 giorni di sospensione del procedimento rilevabili dagli atti processuali, al momento della decisione impugnata il reato di cui al capo a) non era prescritto, ma si è prescritto successivamente alla data del 23.06.2022, immediatamente dopo che il presente ricorso, depositato in data 20.4.2021, perveniva a questa Corte in data 21.06.2022 e veniva registrato il 22.06.2022”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.