La Cassazione detta la linea all’interprete chiamato a valutare la consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate dopo la sentenza della Consulta n.175/2022.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 2338/2023 depositata il 20/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico – centrale nella difesa tecnica –  della prova che il giudice di merito deve acquisire nel corso del processo per potere affermare la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per il reato previsto e punito dall’art.10 bis d.lgs. n.74/2000. 

La sentenza in disamina, partendo dalla pronuncia della Consulta numero 175/2022 che ha dichiarato la parziale illegittimità della superiore norma incriminatrice, escludendo la possibilità di ritenere consumato il reato di omesso  versamento delle ritenute quando l’ammontare dell’evasione  risulti  dalle sole dichiarazioni rese dal sostituto di imposta, a prescindere dall’accertamento  sull’avvenuto o meno rilascio delle certificazioni ai soggetti sostituiti da parte del datore di lavoro, ha annullato la sentenza di appello, resa prima della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, dettando il principio del “campionamento statistico” al quale si dovrà attenere la Corte di Appello di  Milano nella fase rescissoria, quale giudice del rinvio: 

“…Giova precisare che, al fine di cui sopra, può, tuttavia, ritenersi legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare, in particolare ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, che sia basato, non sull’analitico esame di tutte le certificazioni eventualmente rilasciate, ma anche soltanto su di un campionamento statistico attestante, in base ad un criterio di prudenziale normalità, l’ordinario rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità aritmetica fra le somme effettivamente versate a titolo di emolumento e quelle, invece, trattenute a titolo di ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, anche tenendo conto, una volta accertata la materialità della condotta delittuosa, in particolare ai fini della determinazione della entità finanziaria della omissione tributaria, degli elementi cli carattere indiziario ricavabili dalle dichiarazioni rese in sede fiscale dal sostituto di imposta che abbia omesso i regolari versamenti”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.