La prescrizione del reato tributario commesso prima dell’introduzione dell’art.578 bis c.p. determina la perdita di efficacia della confisca per equivalente.

Segnalo la sentenza numero 3823/2023 depositata il 25/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sulla questione giuridica dei rapporti tra la confisca per equivalente disposta per reati tributari sul patrimonio della persona fisica che rappresentava l’ente nel momento in cui si è consumato l’illecito fiscale e l’intervenuta prescrizione del reato maturata nelle more del processo.  

Dalla lettura della sentenza annotata si ricava che nei confronti  degli imputati rinviati a giudizio per reati tributari  era stata affermata la penale responsabilità, applicate le pene accessorie e disposta la confisca diretta e per equivalente.

La Corte territoriale adita dalla difesa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi imputati per intervenuta prescrizione dei reati ed ha confermato nel resto la sentenza appellata.

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, facendo applicazione del principio di diritto che segue, ha riformato la sentenza impugnata annullando, senza rinvio, il capo di sentenza afferente la confisca per equivalente, facendo applicazione del recente principio statuito dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole con sentenza 29.09.2022:  

“….Fatta questa premessa, deve rilevarsi come la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall’art. 578-bis cod. proc. pen., sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito – con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata – che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art.25 Cost. 

Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalentetrattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio – ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.».

Ne consegue, nel caso di specie, l’annullamento senza rinvio della sentenza quanto alla confisca per equivalente, che non avrebbe potuto comunque essere disposta”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.