Anche per l’omesso versamento dell’Iva il giudice cautelare deve motivare sulla necessità di disporre il sequestro preventivo in previsione della eventuale e successiva confisca.

Segnalo la sentenza numero 3481/2023 – depositata il 27/01/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, chiamata a decidere in sede cautelare reale sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo emesso per delitto previsto e punito dall’art. 10 ter d.lgs. n.74/2000.

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, ha ritenuto di dare ulteriore continuità al principio di diritto fissato autorevolmente dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n.36959 del 24/07/2021, secondo il quale, il giudice che emette il decreto di sequestro preventivo, ovvero quello cautelare che ne deve valutare la legittimità (in sede di riesame o di appello cautelare), devono dare contezza nel  provvedimento, anche per mezzo di concisa motivazione, della esistenza del presupposto del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio e ciò nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all’art.6, par. 2, CEDU. 

Nel caso di specie il Tribunale cautelare di Messina, rigettava l’istanza di riesame, confermando il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla Corte di Appello di Messina su immobili e valori di proprietà dell’imputato fino all’ammontare di euro 721.409,00 in relazione al reato di omesso versamento dell’Iva.

Secondo quanto si può ricavare dalla lettura della sentenza in commento, la difesa dell’imputato nel giudizio di riesame aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi  relative ai periodi di imposta 2011-2021, per dimostrare la capacità patrimoniale del medesimo giudicabile, si presume al fine di potere adempiere il piano di rateizzo con l’Agenzia delle Entrate, escludendo così il rischio di dispersione delle garanzie del credito nel corso del processo  

Contro l’ordinanza di rigetto del Collegio cautelare messinese veniva interposto ricorso per cassazione denunciando vizio di legge riferito alla carenza totale di motivazione sul periculum in mora. 

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla motivazione di interesse per il corrente commento:

Va innanzitutto esclusa, ai fini di ogni valutazione in punto di periculum, la rilevanza, nella specie, quali che ne siano le ragioni, del permanente mancato pagamento, a tutt’oggi, dell’imposta Iva in relazione al cui mancato versamento si è proceduto, nella specie, per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, non spiegandosi perché, a ben vedere, la stessa commissione del reato giustificherebbe perciò solo il pericolo di dispersione dei beni dell’indagato (quale presupposto giustificativo della misura in oggetto) da esso derivanti.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato si affida, in modo apodittico, a sostanziali presunzioni, secondo cui maggiore sarebbe il debito e maggiore la probabilità di elusione dello stesso con riferimento all’entità del debito tributario in oggetto, senza tuttavia argomentare in ordine alla incapacità reddituale del ricorrente, confutata dallo stesso mediante l’allegazione delle dichiarazioni di redditi relativi alle annualità 2011 e 2012, e alla distanza cronologica di oltre sette anni e mezzo tra il momento del fatto e la data del provvedimento che ha disposto la misura, quale indice di possibile dispersione, di per sé significativa, semmai, assenti diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato  non si dà conto del contrario”.

Su tale argomento e nella stessa direzione interpretativa segnalo un mio precedente contributo per eventuali approfondimenti:  https://studiolegaleramelli.it/2022/11/14/e-illegittimo-il-sequestro-preventivo-per-reati-tributari-se-non-vengono-esplicitate-le-ragioni-del-provvedimento-cautelare-anticipatorio-della-confisca/

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA