La Cassazione indica il discrimine tra i delitti di bancarotta semplice e fraudolenta documentale.

Segnalo la sentenza numero 4352/2023 depositata il 01/02/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è tornata a definire i criteri utili a  distinguere il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 legge fallimentare) da quello meno grave di bancarotta semplice documentale (art. 217, comma secondo, legge fallimentare).

Nella pratica professionale la linea difensiva che, seppure in subordine rispetto richiesta assolutoria articolata in via principale, tende alla derubricazione del più grave reato in quello meno afflittivo, generalmente fa leva sul tema del difetto del dolo pur in presenza di un palese ed incontrovertibile inadempimento rispetto all’obbligo della regolare tenuta dei libri contabili che grava ex lege sul legale rappresentante dell’impresa individuale o collettiva.  

Di seguito si riportano il passaggio della motivazione che affronta la superiore questione giuridica: 

“La bancarotta documentale semplice si differenza da quella fraudolenta non solo per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa) e per la diversa condotta (omessa istituzione ed irregolare tenuta), ma anche per l’ulteriore requisito oggettivo rappresentato dall’impossibilità di ricostruzione (che dell’irregolare tenuta rappresenta l’evento), elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell’art. 217, comma secondo, della legge fallimentare. 

E tanto, sotto il profilo soggettivo, si traduce nella necessità che anche tale elemento sia coperto dalla necessaria partecipazione soggettiva dell’agente. 

Cosicché il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, deve comprendere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito (seppur in termini di eventualità)”

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.