Nessuna rilevanza assume in sede processuale tributaria l’archiviazione intervenuta in sede penale per la “frode carosello”.
Segnalo la sentenza numero 4647/2023 − pubblicata il 14/02/2023, resa dalla Suprema Corte – Sezione Tributaria, che si è pronunciata sulla questione giuridica molto ricorrente nella pratica professionale dei rapporti tra il procedimento penale (nelle sue varie articolazioni) e la giustizia amministrativa.
La sentenza in commento si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che attribuisce tendenziale autonomia alle decisioni che vengono rese dalle diverse Autorità giurisdizionali in applicazione del principio del “doppio binario”, soprattutto quando si tratta di archiviazione e non di assoluzione in sede penale in quanto, il decreto del G.i.p. che accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal PM, è provvedimento profondamente diverso dalla sentenza liberatoria del Tribunale che viene pronunciata in esito all’approfondimento probatorio tipico del processo dibattimentale.
Nel caso di specie, oggetto del contenzioso era l’impugnato avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate, all’esito di processo verbale di constatazione, ritenne soggettivamente inesistenti alcune operazioni con le quali la società contribuente, grossista di elettrodomestici e di elettronica, acquistò merci dalla e dalla s.r.l., società meramente cartiere, secondo il giudizio dell’Amministrazione.
Nei primi due gradi di giudizio il contribuente aveva ottenuto un esito vittorioso mentre in sede di legittimità, all’esito del giudizio incardinato dalla Amministrazione ricorrente, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio,
Di seguito si riportano i passaggi di interesse per la presente nota estratti dalla parte motiva della sentenza in commento:
“Fondata è inoltre la censura relativa all’argomentazione della CTR basata sull’archiviazione, in sede penale, del procedimento a carico del legale rappresentante della contribuente.
Invero questa Corte ha già precisato che «In caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell’inserimento dell’operazione in un’evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell’esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l’autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.» (Cass. 04/12/2020, n. 27814).
Tale principio vale tanto più in caso di archiviazione in sede penale, in quanto « In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p.» (Cass. 043/Mb lbri f e 11/ . 02/2023 16649).
Nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo di tali principi, limitandosi a recepire il provvedimento di archiviazione, senza alcuna valutazione delle relative circostanze”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.