Il sequestro preventivo disposto per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n.74/2000 deve essere commisurato al valore dell’azienda fittiziamente affittata ad altra società.
Segnalo la sentenza numero 7041/2023 − depositata il 20/02/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata, in sede cautelare reale, sulla questione giuridica della quantificazione del profitto del reato tributario di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte nell’ipotesi in cui l’azione decettiva, oggetto della provvisoria incolpazione, si sia tradotta in un contratto di affitto di azienda – considerato simulato – al fine di poter evitare l’espropriazione forzata sui beni della società esposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto di dare continuità al dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, il quantum del sequestro del reato di cui all’art.11 d.lgs. n.74/2000, deve essere commisurato al valore dei beni idonei sottratti alla dell’amministrazione finanziaria, nel caso di specie il compendio aziendale.
Di seguito vengono riportati i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota:
“Il Tribunale del riesame ha risposto alla questione dedotta con la memoria – se l’azienda costituisca il profitto del reato – richiamando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754) per cui il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.
Il profitto, pertanto, non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto.
Il Tribunale del riesame ha, pertanto, ritenuto che oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta sia l’azienda, quale valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria, essendo irrilevante il mancato passaggio di proprietà, poiché i beni risultano, quanto meno formalmente, nella disponibilità di un altro soggetto giuridico, per quanto apparente.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.