E’ stata rimessa alla Sezioni Unite Penale la decisione sulla possibilità o meno di eseguire il sequestro preventivo per reati tributari sui beni entrati a far parte della procedura concorsuale.
Segnalo l’ordinanza n.7633/2023− depositata il 23/02/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale che ha rimesso alle Sezioni Unite Penali, la composizione del contrasto giurisprudenziale sedimentato intorno al tema giuridico della possibilità di operare il sequestro preventivo dei beni entrati a far parte della massa attiva fallimentare per i reati tributari commessi dal legale rappresentante dell’impresa prima della sentenza dichiarativa dell’insolvenza (già sentenza di fallimento).
La Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, dovrà, pertanto, dirimere la questione di diritto sottesa al seguente quesito:
“Tale essendo lo stato della giurisprudenza ritiene questo Collegio necessario rimettere alle Sezioni unite penali di questa Corte, unitamente al presente processo, la seguente questione, che ne costituisce il nucleo: se, in caso di fallimento dichiarato anteriormente alla adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, emesso nel corso di un procedimento penale relativo alla commissione di reati tributari, avente ad oggetto beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale, indagato o, comunque, soggetto inciso dal provvedimento cautelare, per effetto della apertura della procedura concorsuale operi o meno quale causa ostativa alla operatività del sequestro ai sensi dell’art. 12-bis, comma I, del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale la confisca e, conseguentemente il sequestro finalizzato ad essa, non opera nel caso di beni, pur costituenti il profitto o il prezzo del reato, se questi appartengono a persona estranea al reato”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.