La prescrizione del reato di indebita compensazione decorre dalla data di presentazione del modello F/24 e non dalla successiva dichiarazione annuale.
Segnalo la sentenza di legittimità numero 6332/2023 − depositata il 23/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato tributario di indebita compensazione.
La sentenza in disamina si pone nel solco del dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la data di inizio per il calcolo del termine di prescrizione coincide con il momento di consumazione del reato da individuare nella data presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.
Nei medesimi termini si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza numero 44358/2021 cui commento è consultabile al seguente link: https://studiolegaleramelli.it/2021/12/13/il-delitto-di-indebita-compensazione-si-consuma-nel-momento-della-presentazione-dellultimo-modello-f24-relativo-allanno-interessato/
Nel caso di specie la Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta all’imputato dal Tribunale di Parma per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentate della società [omissis] si era avvalso di crediti di imposta non spettanti, procedendo all’indebita compensazione di tributi per un importo complessivo di € 103.394.
La difesa dell’imputato impugnava la sentenza resa dalla Corte territoriale bolognese articolando plurimi motivi di ricorso per cassazione; con una censura veniva dedotto vizio di legge della sentenza impugnata in quanto, secondo il ricorrente, la causa di estinzione del reato si era maturata prima della sentenza di secondo grado ma non era stata dichiarata dal Collegio di appello per un’erronea individuazione del tempus commissi delicti fissata nel termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dichiarando estinto il reato e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, fissando il principio di diritto che segue:
“La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data indicata nel capo di imputazione, il 27 dicembre 2013, e non dalla data della presentazione dell’ultimo modello F24.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854 – 01), il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.
In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di indebita compensazione non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’Iva.
Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 – 01, secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10- quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.