Integra sempre un fatto di bancarotta la restituzione di somme al socio se la società versa in stato di crisi.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 8527/2023 depositata il 27/02/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema qualificazione  giuridica della condotta del socio che ottiene la restituzione da parte della società in crisi delle somme con le quali, in precedenza, aveva finanziato il medesimo ente, disattendendo il principio della postergazione del suo credito –  ex art. 2467 cod. civ. – rispetto a quello vantato dai creditori terzi, estranei alla compagine sociale.  

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, decidendo un primo ricorso, aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata, riqualificando l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la quale il giudicabile aveva riportato condanna nel doppio grado di merito, nel meno grave delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.

Il giudice del rinvio aveva prosciolto l’imputato ex art. 129 c.p.p. rilevata l’intervenuta prescrizione del reato per effetto della riqualificazione giuridica operata con la sentenza rescindente.    

Contro la sentenza di appello veniva interposto ulteriore  ricorso per cassazione da parte della difesa nel presupposto della insussistenza del fatto di reato che andava dichiarata dalla Corte territoriale con sentenza di assoluzione e non di proscioglimento come in effetti disposto. 

La Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso per le ragioni giuridiche riportate nei passaggi che seguono, estratti dalla parte motiva della sentenza: 

In tema di prestiti dei soci, in favore della società, erogati in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale di quest’ultima, è stata invero cura del legislatore evitare, mediante la previsione dell’art. 2467 cod. civ., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che detti soci potessero usare lo strumento del finanziamento per ricapitalizzare in maniera surrettizia la compagine sociale, aggirando i vincoli che l’ordinamento prevede in materia di conferimenti di capitale. 

Ecco dunque che, a norma della citata disposizione, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, qualora erogato nelle predette situazioni, rispetto a quello degli ordinari creditori sociali (così come l’apporto effettuato a titolo di capitale attribuisce ai soci unicamente il diritto a partecipare alla ripartizione del residuo attivo, risultante al termine delle procedure liquidatorie e, dunque, dopo la preventiva soddisfazione di tutti i creditori sociali). 

La postergazione permane fino all’eventuale superamento delle anzidette difficoltà o dell’esistente squilibrio; solo allorché ciò si verifichi, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Sez. 1 civ., n. 21422 del 06/07/2022, Rv. 665158-01), mentre non è consentito, permanendo lo stato di crisi, recuperare ad libitum i finanziamenti, ancorché al fine di programmare future erogazioni, che si troverebbero ad essere basate su provvista arbitrariamente costituita.

Ciò richiamato in punto di diritto, il c.d. conto di gestione altro non era, nell’incontroversa ricostruzione del giudice di merito, che un meccanismo di finanziamento della società, alternativo all’aumento di capitale, onde permetterne la sopravvivenza finanziaria, sicché esso ricade pienamente nel raggio di applicazione della disciplina civilistica sopra evocata.

Non appare dunque minimamente censurabile la sentenza impugnata, lì dove essa ha ritenuto che il prelievo delle somme ivi confluite, a restituzione dei relativi versamenti operati a titolo di mutuo, adottato in violazione di detta disciplina, fosse criminoso, integrando esso, quanto meno, la fattispecie di bancarotta preferenziale (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01, mentre altro filone giurisprudenziale propende addirittura per l’inquadramento nella bancarotta patrimoniale)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.