La Cassazione delinea i caratteri distintivi tra la delega di funzioni idonea ad escludere la responsabilità penale del datore di lavoro e la delega gestoria.
Segnalo ed allego la sentenza numero 8476/2023 − depositata il 27/02/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della distinzione tra la delega di funzioni regolamentata dall’art. 16 d.lgs. n.81/2008 che consente, ricorrendone i presupposti di legge, di trasferire la posizione di garanzia che grava a titolo originario sul datore di lavoro ad altro soggetto e la delega gestoria regolamentata dall’art. 2381 cod. civ. che, al contrario, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni aziendali complesse ed è preordinata ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria valorizzando le competenze e le professionalità esistenti all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, decidendo su una fattispecie dove i giudici del doppio grado di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme dettate a tutela della prevenzione sul lavoro, ha annullato, con rinvio, la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla portata liberatoria della delega acquisita agli atti del processo, come sostenuto dalla difesa sin dal primo grado di giudizio.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.