L’imprenditore che non sacrifica il patrimonio personale per pagare le tasse deve essere condannato per l’omesso versamento dell’IVA.

Segnalo la sentenza numero 9209/2023 depositata il 06/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quarta penale, che si è pronunciata sugli oneri di allegazione e di prova che incombono sull’imprenditore, chiamato a difendersi –  in sede penale – dall’accusa  di omesso versamento dell’iva, delitto tributario  previsto e punito dall’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000

Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza in commento, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del reato a lui ascritto, malgrado il suo difensore avesse fornito prova del mancato incasso di ricavi per un importo pari a circa il 40% del fatturato e che erano state attivate le opportune tutele in sede giurisdizionale per il recupero dei crediti. 

Contro la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania veniva proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di legge e di motivazione  in ordine alla prova dell’elemento psicologico del reato, ritenuto insussistente.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso validando il giudizio dei giudici di merito che avevano ritenuto non provata l’esimente della forza maggiore (art. 45 cod. pen.). 

Di seguito viene riportato il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento: 

“…….Al riguardo, deve conferirsi un rilievo decisivo al fatto che il ricorrente, pur avendo documentato i propri sforzi volti al recupero delle somme non pagate, non ha adeguatamente assolto all’onere di allegazione circa l’impossibilità di far fronte agli obblighi tributari con risorse diverse da quelle correlate alla propria posizione  creditoria, «in primis mediante una corretta ripartizione delle esigue risorse disponibili, e comunque finanche attingendo al proprio patrimonio personale nonché ponendo in essere tutte le azioni idonee a fronteggiare le contingenze negative, da valutarsi in concreto» (così da ultimo Sez. 7, ord. n. 42154 del 14/10/2022, Panizza)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.