L’esito positivo della messa alla prova impedisce all’INPS di mantenere il sequestro sull’immobile dell’imputato beneficiario di contributi non dovuti.
Segnalo la sentenza numero 9850/2023 − depositata il 08/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione sesta penale, che si è pronunciata sugli effetti che conseguono alla declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sul sequestro preventivo, emesso ed eseguito nella fase delle indagini preliminari per il reato previsto e punito dall’art. 316 ter cod. pen.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che il Gip del Tribunale di Roma, verificato l’esito positivo della messa alla prova cui era stato ammesso l’imputato, aveva dichiarato l’estinzione del delitto a lui ascritto, previsto e punito dall’art. 316 ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), disponendo il sequestro conservativo sull’immobile di proprietà del prevenuto per €85.506,14, già oggetto di sequestro preventivo emesso in misura pari alla somma illegittimamente ottenuta dall’Ente pubblico previdenziale.
Contro la sentenza resa dal Gip la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando vizio di legge della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo a garanzia del credito INPS, nonostante difettasse l’indefettibile presupposto della sentenza di condanna.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio il capo di sentenza con cui era stato disposto il sequestro dell’immobile ordinandone la restituzione all’avente diritto..
Di seguito viene riportato il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento:
“Come rilevato dal ricorrente e dal PG, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il sequestro preventivo disposto sui beni dell’imputato ai sensi dell’art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma ciò esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna (Sez. 2, n. 16608 dell’8 aprile 2011, Quarta, 250111, relativa a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; in senso conforme – sempre in relazione al proscioglimento per prescrizione – Sez. 4, n. 15154 del 1° febbraio 2017, Idrissi, non massimata, che sul punto ha così motivato: “l’istituto del sequestro conservativo di cui agli artt. 316 e segg. cod. proc. pen. è strumentale al mantenimento delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali ovvero al soddisfacimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sicché la sua conferma presuppone una sentenza di condanna, la cui irrevocabilità determina la conversione del sequestro in pignoramento, secondo quanto previsto dall’art. 320 cod. proc. pen.
E’ dunque evidente che in assenza di una pronuncia di condanna, gli effetti del sequestro conservativo cessano, come espressamente previsto dall’art. 317, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui ciò avviene «quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione»’
Ritiene la Corte che tale principio vada confermato anche in riferimento al proscioglimento dell’imputato per esito positivo della messa alla prova.
Invero, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla parte civile INPS nella memoria depositata in vista dell’udienza, secondo la quale la decisione che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non potrebbe essere assimilata ad una ordinaria sentenza di proscioglimento in quanto “la probation … ha di certo una componente afflittiva che garantisce comunque una funzione social preventiva e di risocializzazione e persegue, tra l’altro, finalità riparatorie comprese quelle del risarcimento del danno all’offeso.
Questa Corte ha già affrontato il tema relativo alla natura della sentenza di estinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendo che essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità (sul punto: Sez. 2, n. 53648 del 5 ottobre del 2016, M., Rv. 268635, che ha precisato come tale sentenza non possa essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del 18 luglio 2018, Dellagaren, Rv. 275183, e Sez. 3, n. 39455 del 10 maggio 2017, La Barbera, Rv. 271642, che hanno escluso che l’ordine di demolizione dell’opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, possa essere adottato in sede di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., in quanto il relativo provvedimento non può essere equiparato ad una sentenza di condanna in quanto prescinde da un accertamento di penale responsabilità; da ultimo, Sez.5, n. 49478 del 13 novembre 2019, Annunziata, Rv. 277519, che ha escluso che la confisca prevista dall’art. 474-bis, comma 4, cod. pen., possa essere disposta con sentenza ex art. 464-septies cod. pen., non avendo questa natura di condanna)”
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.