E’ illegittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda se il giudice di merito non precisa le ragioni del vincolo in relazione all’esercizio dell’attività che si assume illecita.

Segnalo la sentenza di legittimità 11134/2023 depositata il 15/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione seconda penale che, pronunciandosi in materia cautelare reale, ha affrontato il tema giuridico della legittimità dell’estensione del sequestro preventivo all’intero complesso aziendale dell’impresa quando il provvedimento è riferito ad una specifica attività che si assume gestita con modalità illecite. 

Nel caso di specie, il Tribunale cautelare di Palermo, rigettava la richiesta di riesame interposta dal ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in sede, eseguito sull’intera azienda riferita all’impresa individuale dell’indagato per i reati 55 commi 1 e 2 del D. Lg.vo 231 del 2007.

 Secondo la provvisoria incolpazione formulata dal PM e recepita dal Gip con il decreto di sequestro preventivo, l’indagato avrebbe falsificato i dati e le informazioni relative ai clienti e agli esecutori delle operazioni di transazioni finanziarie internazionali dal medesimo effettuate tramite la propria ditta individuale. 

Contro l’ordinanza resa dal Collegio cautelare di Palermo, interponeva ricorso per cassazione la difesa del giudicabile che eccepiva vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva fornito alcuna risposta alla censura difensiva con la quale era stata stigmatizzata l’ingiustificata estensione del provvedimento all’intera azienda, non limitandola al segmento dedicato all’attività di money transfer.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio il provvedimento impugnato.

Di seguito si riporta il passaggio estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento riferiti alla questione giuridica di interesse per la presente nota:

D’altra parte, è altrettanto pacifico che, in caso di sequestro preventivo che attinga una azienda, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell’utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla sua eventuale operatività lecita, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (cfr., Sez. 6 -, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 01; Sez. 2 – , n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979 – 01)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.