I vizi del procedimento tributario che accerta le imposte evase non si possono eccepire nel processo penale incardinato per i reati tributari riferiti ai medesimi fatti.

Segnalo la sentenza di legittimità 10997/2023 depositata il 15/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che ha affrontato la questione giuridica della possibilità di eccepire nel corso del processo penale gli eventuali vizi di contraddittorio relativi al procedimento amministrativo – tributario che ha accertato l’evasione contributiva.   

Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza di condanna emessa dal primo giudizio nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000, relativi all’anno d’imposta 2015.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale milanese l’imputato interponeva ricorso per cassazione formulando plurimi motivi di impugnazione; in particolare,  con una articolazione difensiva riferita al reato di omessa dichiarazione, veniva censurato l’utilizzo ai fini dell’affermazione della penale responsabilità della ricostruzione dei redditi evasi operata dall’Agenzia delle Entrate ricorrendo ai noti strumenti induttivi della quale il giudicabile ha sostenuto essere venuto a conoscenza solo nell’ambito del giudizio penale.    

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. 

Di seguito si riporta il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento riferito alla questione giuridica di interesse per la presente nota:

In relazione poi a pretese irregolarità dell’accertamento tributario, il Tribunale (i Giudici di merito hanno infatti adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, sì che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303) ha correttamente ricordato che le (per vero eventuali) patologie dell’avviso di accertamento tributario non determinano l’inutilizzabilità nel procedimento penale dell’avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, poiché si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sull’attitudine dell’atto a veicolare nel giudizio penale le informazioni che se ne possono trarre (Sez. 3, n. 36491 del 26/06/2019, Villa, Rv. 276702; Sez. 3, n. 35294 del 12/04/2016, Satta, Rv. 267544).

 Tanto più oltretutto che, in specie, l’imputato aveva optato per il rito abbreviato, con ogni conseguenza circa la utilizzabilità degli atti raccolti in sede d’indagine.”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.