Per condannare l’imputato del reato di omesso versamento delle ritenute certificate è necessaria la prova della loro consegna ai lavoratori da parte del datore di lavoro che ha operato quale sostituto di imposta.

Segnalo ed allego la sentenza di legittimità 11565/2023 depositata il 20/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della condotta materiale che il giudice penale deve accertare per giungere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio per il delitto tributario previsto e punito dall’art. 10 bis d.lgs. n.74/2000. 

Nel caso di specie, la Corte di appello di L’Aquila, aveva confermato la condanna inflitta all’imputato dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni per un importo di euro 154.000.00), riducendo la pena inflitta in primo grado per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Contro la sentenza resa dalla Corte Territoriale aquilana interponeva ricorso per cassazione l’imputato per mezzo di plurimi motivi di imputazione; per quanto di interesse per la presente nota, con una articolazione difensiva, era stato lamentato il vizio di legge della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità del giudicabile solo sulla base dell’invio da parte del datore di lavoro dei modelli 770, in contrasto con quanto previsto dalla norma incriminatrice prima della riforma introdotta con il d.lgs. n.158/2015. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata. 

Di seguito si riporta il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento, riferito alla questione giuridica di interesse per la presente nota, oramai applicabile a prescindere dalla data del commesso reato in forza della sentenza n. 175 del 2022 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n.158/2015 : 

la Corte di cassazione ha interpretato la norma nel senso che il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate ha natura “bifasica” perché presenta una componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a sua volta, in due distinte condotte, costituite, nella versione all’epoca vigente, dal versamento della retribuzione con l’effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta, ed ha precisato che la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe all’accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro (Sez. 3, n. 40526 del 08/04/2014, Gagliardi, Rv. 260091 – 01; nel senso che non fosse sufficiente la sola acquisizione del modello 770, Sez. U, n. 24782 del 22/03/2018, Macerata, Rv. 272801 – 01; più recentemente, Sez. 3, n. 25987 del 13/07/2020, Ravasi, Rv. 279743 – 01, ha affermato che per integrare il “rilascio” ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta non si richiede soltanto la formazione, ancorché (omissis) (omissis) perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.