Sanzionato penalmente il legale rappresentante della società sportiva dilettantistiche che presenta all’INPS una dichiarazione contributiva mendace.

Segnalo ed allego la sentenza di legittimità 10731/2023 depositata il 14/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale del legale rappresentante  di una società sportiva dilettantistica che omette la denuncia contributiva INPS ovvero, come nel caso disaminato, trasmette una comunicazione infedele al fine conseguire un’evasione contributiva.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Piacenza che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l’imputata in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art.37 della legge n.689 del 1981, a lei contestato, perché, quale legale rappresentante di una società sportiva dilettantistica e datore di lavoro di 18 dipendenti, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalla previdenza e assistenza obbligatoria, presentava all’Inps denunce contributive con dati non corrispondenti al vero, che determinavano un’evasione contributiva superiore a euro 2.582,28 mensili e al 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Contro la sentenza resa dalla Corte Territoriale felsinea interponeva ricorso per cassazione l’imputata per mezzo di plurimi motivi di imputazione; per quanto di interesse per la presente nota, con una articolazione difensiva, veniva lamentato vizio di legge e di motivazione  della sentenza impugnata per avere ritenuto consumato il reato nonostante si trattasse di società sportiva dilettantistica cui non sarebbe applicabile la disciplina previdenziale sanzionata dalla norma incriminatrice. 

La Suprema Corte ha rigettato la tesi della ricorrente dichiarando, tuttavia, estinto il reato per la maturata prescrizione. 

Di seguito si riporta il passaggio estratto dal compendio motivazionale della sentenza in commento, riferito alla questione giuridica di interesse per la presente nota:

“A ciò deve solo aggiungersi che, come rilevato dalla Corte di appello, non sussisteva, in favore della società amministrata dalla ricorrente, alcun esonero dall’applicazione della normativa fiscale e contributiva, dovendosi in tal senso ribadire il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 31840 del 26/02/ 2014, Rv. 260190), secondo cui l’obbligo di denuncia di dati obbligatori a fini previdenziali da parte del datore di lavoro, la cui omissione è penalmente sanzionata dall’art. 37 della legge n. 689 del 1981 (come modificato dall’art. 116, comma 19, della legge n. 388 del 2000), sussiste anche nei confronti dei responsabili delle società sportive dilettantistiche in relazione alle attività svolte, a beneficio degli associati, da istruttori, addetti alle strutture, e altri collaboratori, purché, come avvenuto nel caso di specie, si tratti di attività svolte professionalmente, risultando invece irrilevante il fatto che le attività in esame siano espletate in vista della partecipazione degli associati a competizioni dilettantistiche ufficiali (riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive), o a beneficio dei c.d. “amatori” delle varie discipline, o di semplici principianti”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.