Solo la cancellazione dal registro delle imprese evita la condanna per bancarotta semplice documentale dell’imprenditore che non consegna le scritture contabili.
Segnalo ed allego la sentenza di legittimità 12499/2023− depositata il 24/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza del delitto di bancarotta semplice documentale quando l’attività commerciale risulta cessata prima della sentenza dichiarativa di fallimento ma la società non risulta ancora cancellata dal Registro delle Imprese.
La Suprema Corte, decidendo la questione di diritto sottoposta al suo scrutinio con il ricorso per cassazione, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi della difesa che aveva sostenuto il venir meno dell’obbligo di tenuta delle scritture (e successiva consegna delle stesse al curatore del fallimento) con la mera cessazione dell’attività di impresa, dando, al contrario, continuità al principio di diritto che segue, già affermato con gli arresti giurisprudenziali richiamati nella parte motiva:
“……….Sicché la condanna del per il reato di cui si discute appare del tutto conforme ai principi affermato con orientamento dominante dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr. Sez. 5, 3 (omissis) n. 4727 del 15/03/2000, Rv. 215985; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.