Se il reato tributario è commesso prima della novella dell’art. 578 bis c.p.p. e si prescrive nelle more del processo all’imputato va restituito quanto sequestrato per equivalente.

Segnalo ed allego la sentenza di legittimità 12154/2023 depositata il 23/03/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico del destino del sequestro per equivalente eseguito sul patrimonio personale dell’imputato per delitti tributari quando la data del commesso reato è precedente alla novella dell’art. 578 bis c.p.p..  

Nel caso di specie, la Corte di appello di Trieste, aveva prosciolto l’imputato del reato di omesso versamento delle ritenute certificate perché prescritto, disponendo la confisca della liquidità sequestrata per equivalente durante le indagini preliminari.  

La Suprema Corte, decidendo la questione di diritto sottoposta al suo scrutinio con unico motivo di ricorso, ha ritenuto di fare applicazione del principio fissato dalla recente sentenza n. 4145/2023 delle Sezioni Unite secondo il quale, l’art. 578-bis cod. proc. pen., pur essendo norma processuale ha carattere sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art.6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la conseguenza che, come nel caso scrutinato,  in mancanza di una sentenza di condanna o di applicazione pena deve essere disposta la revoca del sequestro con restituzione dell’utilità patrimoniale in favore dell’avente diritto.    

Chiaramente per i fatti commesso dopo la novella dell’art. 578 bis c.p.p. il sequestro per equivalente va mantenuto anche nell’ipotesi della maturata prescrizione perché previsto dalla legge, venendo meno solo nell’ipotesi di assoluzione del giudicabile.  

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.