Quando più persone appartenenti allo stesso gruppo Facebook offendono la reputazione della medesima persona offesa la competenza territoriale spetta al giudice del luogo ove è stata iscritta per prima la notizia di reato.

Segnalo la sentenza di legittimità 7377/2023 resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della determinazione della competenza per territorio quando più soggetti appartenenti allo stesso gruppo Facebook risultano concorrenti nel delitto di diffamazione aggravata commesso mediante il dileggio della medesima vittima.

Nel caso di specie era stato sollevato conflitto negativo di competenza dal Tribunale di Benevento che aveva negato la propria competenza territoriale individuata dal Tribunale di Massa quale primo giudice del processo che aveva trasmesso gli atti per l’ulteriore corso.   

La Suprema Corte per dirimere la questione sottoposta al suo scrutinio ha statuito il principio di diritto che segue:

 “La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’articolo 9 c.p.p., comma 2″ – Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Rv. 249974 -.

Detto principio, però, non è capace di regolare l’attribuzione della competenza nel caso in cui, come  nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto ad una pluralità di soggetti che abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali. 

E’ infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’ausilio, perchè individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere.

Quanto affermato nella memoria dell’imputata (OMISSIS), secondo cui di fatto a ciascuno dei due imputati è attribuita una autonoma condotta diffamatoria, non può assumere rilievo a fronte della imputazione che ha struttura concorsuale, come dalla stessa imputata riconosciuto.

Occorre allora aver riguardo al criterio suppletivo ulteriormente gradato che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.