Il reato tributario di occultamento delle scritture contabili è escluso solo se il fatturato può essere ricostruito in base alla documentazione conservata dall’imprenditore interessato.

Segnalo ed allego la sentenza di legittimità 14278/2023 depositata il 05/4/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che ha precisato il perimetro dell’incriminazione prevista dall’art. 10 d.lgs. n.74/2000, precisando che nel delitto di occultamento delle scritture contabili l’offensività della condotta del contribuente è esclusa solo nell’ipotesi in cui la documentazione esibita dall’imputato agli Organi accertatori consenta di ricostruire integralmente l’imponibile fiscale non dichiarato.  

Nel caso di specie la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di condanna inflitta  dal GUP del Tribunale di Pordenone, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione delle fatture emesse negli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014).

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed in risposta alla doglianza difensiva con la quale era stata censurata la sentenza di appello per avere erroneamente ritenuto integrato il reato malgrado la collaborazione dell’imputato nell’indicazione dei clienti e del relativo fatturato, ha statuito quanto segue: 

“ ….Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante o quando a tale ricostruzione si possa pervenire “aliunde” (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005 – 01; Sez. 3, n. 41638 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 – 02; Sez. 3, n 13212 del 06/12/2016, Giovinazzo, Rv. 269258 – 01; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). 

In altri termini, il reato è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato; solo in questo caso manca la necessaria offensività della condotta (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007 – dep. 2008, Lanteri, Rv. 238614; cfr. altresì Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028, secondo cui il delitto di cui all’art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire “aliunde” elementi di prova). 

Nel caso in esame risulta, dalle sentenze dei Giudici di merito, che la verifica fiscale (che aveva riguardato più anni di attività lavorativa) aveva consentito solo una ricostruzione parziale del volume di affari, resa possibile grazie alle fatture attive rinvenute presso i terzi a seguito degli accertamenti condotti dalla GdF; non tutte però, non essendo stato possibile individuare tutte le numerose fatture emesse nel corso degli anni.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.