Risponde dei reati fallimentari l’amministratore di diritto che non esercita i doveri di controllo previsti dalla legge e dallo statuto.

Segnalo la sentenza n.15205/2023 depositata in data 11/04/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale di natura omissiva posta a carico dell’amministratore di diritto chiamato a rispondere di reati fallimentari.  

Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino, confermava la penale responsabilità dell’imputato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per quella connessa alle operazioni dolose. 

Contro la sentenza della Corte territoriale veniva interposto ricorso per cassazione dall’imputato per mezzo di plurimi motivi di ricorso.

Per quanto di interesse per la presente nota, con una articolazione difensiva, veniva denunciato vizio di legge e motivazione in riferimento al capo della sentenza impugnata che aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per violazione dei doveri posti a suo carico dalla legge o dallo statuto (art. 2392 cod. civ.).  

La Suprema Corte, ponendosi in continuità con lo stabile orientamento di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo quanto segue sulla questione di diritto in disamina:

Quand’anche si volesse dirottare il ragionamento sulla responsabilità per omissione, la Corte territoriale si è conformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “L’amministratore di società, che, contravvenendo all’obbligo contenuto nell’art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod .pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l’adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure”.(Cass. sez.5, sent. 36674 del 24/5/06, Bevilacqua e altri)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.