Le nuove cause di non punibilità per i reati tributari previsti dagli artt. 10 -bis, 10 -ter e 10 -quater d.lvo. n.74/2000 non ancora definiti in grado di appello.

Segnalo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2023 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 che ha introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di omesso versamento Iva, omesso versamento delle ritenute certificate ed indebita compensazione, qualora il processo penale non sia stato ancora definito in grado di appello e vengano rispettati i termini e le procedure previste dall’art.23 il cui testo viene di seguito riportato: 

Art.23 Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

“ 1. I reati di cui agli articoli 10 -bis , 10 -ter e 10 -quater , comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. 

2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. 

3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione. 4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.