Responsabilità per omicidio colposo a carico dei medici ospedalieri che non eseguono gli approfondimenti necessari per formulare una diagnosi differenziale.

Segnalo ed allego la sentenza n.15786/2023 depositata in data 14/04/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale di natura omissiva posta a carico dei sanitari che omettono l’approfondimento diagnostico necessario ad individuare la patologia di cui era portatore il paziente, nell’ipotesi in cui ciò ne avrebbe impedito o quanto meno ritardato la morte.

Nel caso di specie, la Corte di appello, aveva riformato ai soli effetti civili (in assenza dell’impugnazione del PM), la sentenza assolutoria di primo grado resa nell’ambito di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di due sanitari imputati per avere con imperizia omesso gli approfondimenti diagnostici che avrebbero consentito di individuare l’aneurisma in tempo utile per programmare un intervento in elezione e non di urgenza, con conseguente significativa limitazione delle chanches di sopravvivenza del paziente. 

Contro la sentenza della Corte territoriale veniva interposto ricorso per cassazione dagli imputati per mezzo di plurimi motivi di ricorso per contestare l’affermazione di responsabilità civile accertata in sede processuale penale. 

La Suprema Corte, ponendosi in continuità con lo stabile orientamento di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo quanto segue sulla questione di diritto in disamina:

“ La Corte territoriale è pervenuta ad una decisione difforme rispetto a quella del primo giudice per aver correttamente applicato i principi della sentenza “Franzese”, cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici di questa Corte di legittimità. 

Va, del resto, riaffermato che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Sez. 4 , n. 23252 del 21/02/2019, Leuzzi Raffaelangelo,Rv. 276365 – 01); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (Sez. 4, n. 26906 del 15/05/2019, Hijazi Daniel alias…. Rv. 276341 – 01.

Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico che, visitando un paziente che riferiva dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, aveva proceduto solo ad un esame obiettivo, limitandosi agli accertamenti strumentali di base, con somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero scopo analgesico e dimissioni, senza considerare l’ipotesi di aneurisma aortico, riscontrabile con una semplice ecografia)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.