Il reato di indebita compensazione si consuma comunque con la presentazione dell’F/24 anche se il debito risulta già iscritto al ruolo e quindi ancora dovuto dal contribuente.
Segnalo la sentenza n. 16728/2023 − depositata in data 19/04/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata in sede cautelare reale sul tema giuridico della configurabilità del delitto tributario previsto e punito dall’art.10 – quater d.lgs. n.74/2000 nell’ipotesi in cui il debito da compensare risulta già iscritto al ruolo presso l’Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, Il Tribunale cautelare di Rimini rigettava la richiesta di riesame contro la quale la difesa dell’indagato interponeva ricorso per cassazione per mezzo di plurimi motivi.
Per quanto di interesse per la presente nota, con una articolazione difensiva, veniva denunciato vizio di legge dell’ordinanza impugnata in quanto, si è sostenuto, il reato in provvisoria contestazione non si era consumato con la presentazione dell’F/24, trattandosi di compensazione inerente a debiti erariali già iscritti a ruolo presso l’Agente della Riscossione.
Argomentava la difesa che in questo specifico caso le modalità per la operatività della compensazione previste dalla legge secondo il D.M. 10 febbraio 2011, comportavano che l’Agenzia delle Entrate doveva rilasciare il nulla osta trasmettendolo all’Ente di Riscossione; circostanza che non si era realizzata, essendo stata bloccata l’operazione di compensazione da parte della Agenzia delle Entrate in seguito alla indagine in corso, sicché gli importi a debito del ricorrente risultavano ancora dovuti nei confronti dell’Ente riscossore.
La Suprema Corte, ponendosi in continuità con lo stabile orientamento di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso, statuendo quanto segue sulla questione di diritto in disamina:
“Quanto al primo motivo – e premesso che l’indagato non si duole della misura cautelare reale relativa al reato di cui all’art. 648-ter contestatogli ma solo a quella frazione inerente al reato di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità alla quale il Collegio aderisce, il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale; non rilevano, pertanto, l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv.274854)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.