Bancarotta patrimoniale per l’amministratore della società fallita anche se i beni distratti sono obsoleti e di scarso valore commerciale.

Segnalo la sentenza n.18882/2023 – depositata in data 05/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che si pronunciata sul tema della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione quando i beni già facenti parte del patrimonio sociale e non rinvenuti dal curatore in sede di inventario risultano di obsoleti e di scarso valore commerciale. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore dell’ente fallito per aver distratto beni in favore di altra società in quanto, dopo aver stipulato nel 2005 un contratto di locazione del ramo di azienda, che prevedeva il pagamento del canone di locazione di 24 mila euro annui – avente ad oggetto macchinari, automezzi, impianti e mezzi di sollevamento, macchine di ufficio elettronico, impianti di laboratorio, impianto telefonico, impianto antincendio, costruzioni leggere, scaffalatura, attrezzature mobili e arredi, in epoca successiva lo risolveva, concedendo contestualmente in comodato gratuito, sempre alla medesima società i beni predetti prima goduti a titolo oneroso.  

Contro la sentenza della Corte territoriale di Bari la difesa del giudicabile interponeva ricorso tramite articolando plurimi motivi di ricorso con uno dei quali, per quanto di interesse per la presente nota, veniva dedotta la insussistenza del reato fallimentare difettandone gli elementi costitutivi.

La Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso fissando il principio che segue in adesione alla precedenza giurisprudenza di legittimità: 

Le due sentenze di merito nella complessiva valutazione evidenziano come sussistesse l’interesse di anche in relazione alla società comodataria, argomento non ‘attaccato’ dal ricorso in esame; la locazione del ramo di azienda intervenne nel momento in cui maturò il debito per un milione di euro, che sarebbe stato la causa del fallimento, nel 2005, e la società fallenda si rese di fatto non più in grado di alcuna produzione proprio con il fitto del ramo di azienda; la stessa operazione di trasformazione del contratto di affitto in comodato a titolo gratuito, con almeno una parte dei beni utilizzabili e suscettibili di vendita al 2008, risultava economicamente anomala: tali indici rendevano consapevole del pericolo di dispersione della garanzia per i creditori, nella forma del dolo generico, se non della volontà diretta di distrazione, come ritiene il Tribunale al fol.5 della sentenza di primo grado.

D’altro canto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 – 01)”.

 By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.