Emissione di fatture per operazioni inesistenti per l’imprenditore che dissimula l’intermediazione illecita di manodopera facendo figurare un appalto di servizi.
Segnalo la sentenza n.19595/2023 – depositata in data 10/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della configurabilità del delitto previsto e punito dall’art.2 d.lgs. 74/2000, quando la frode fiscale è riferita alle imposte dirette e contestata in riferimento alla inesistenza soggettiva del rapporto negoziale certificato dal documento fiscale utilizzato nella dichiarazione fiscale trasmessa in frode alla legge.
Nel caso di specie, secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del superiore delitto tributario per avere utilizzato, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che serviva a dissimulare una somministrazione irregolare di manodopera, come poi accertato nel corso del processo
Contro la sentenza della Corte territoriale di Milano la difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione sostenendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto che non poteva sussumersi nel delitto tributario previsto e punito dall’art. 2 d.lgs. n.74/2000.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“Ciò premesso, secondo l’indirizzo interpretativo che si è formato su vicende analoghe, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un’attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, ex art. 29 d.lgs n. 276/2003, integra una operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando quella divergenza tra realtà fenomenica e realtà meramente giuridica dell’operazione che, secondo la giurisprudenza consolidata, integra l’inesistenza di cui all’art. 1 comma 1, lett. a) d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282985 – 01; Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Rv. 279509; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, Moiseev, Rv. 278378 – 01) che, quanto al versante dell’Iva, fittiziamente interposto apre la strada al recupero indebito dell’imposta stessa (Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Rv. 279509 – 02; Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289; Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, Di Napoli, Rv. 275692 – 01; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, non mass.; Sez. 3, n. 24540 del 20/03/2013, Rv. 256424 – 01), mentre con riguardo all’imposta sui redditi, l’utilizzo della fattura che dissimula una diversa prestazione apre la strada alla detrazione di costi anch’essi fittizi perché non correlati alla prestazione reale essendo funzionale ad abbattere indebitamente il reddito di esercizio mediante imputazione del costo dei servizi, rappresentato dal costo del lavoro che altrimenti le società non avrebbero potuto detrarre.
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione (Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Romano, Rv. 276289 – 01).
In conclusione, l’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 non distingue tra inesistenza oggettiva o soggettiva: oggetto della sanzione di cui all’art. 2 è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, integrando il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Rv. 283771 – 01), con riguardo ad entrambe le imposte per le ragioni sopra evidenziate in quanto l’esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.