La distrazione di € 50.000 dal patrimonio della società fallita non dà diritto all’attenuante del danno di speciale tenuità.

Segnalo la sentenza n.20393/2023 – depositata in data 12/05/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul perimetro applicativo dell’attenuante  prevista dall’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 che, se concessa, consente la riduzione della pena da infliggere fino ad un terzo. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale l’imputato  tratto a giudizio nella sua qualità di  amministratore di una società di capitali fallita. 

Contro la sentenza della Corte territoriale di Torino il  giudicabile interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione; con una articolazione difensiva veniva chiesto il riconoscimento dell’attenuante in parola.   

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza di interesse per la presente nota:  

Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo i consolidati insegnamenti di legittimità, la speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 – 01). 

Nella specie all’imputato è addebitata la distrazione di somme non inferiori a 50mila euro, importo che, come ritiene la Corte di appello senza cadute di logicità, non può apprezzarsi in termini di speciale tenuità (pag. 5 sentenza impugnata). Del resto la società era sostanzialmente priva di patrimonio,. poiché l’imputato, poco prima del fallimento, si era sbarazzato di attrezzature e magazzino  e le uniche poste attive, destinate al soddisfacimento dei creditori, sono state frutto dell’azione recuperatoria intentata dal curatore”.

 By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.