Nessun esonero di responsabilità per il datore di lavoro che dopo l’incidente in cantiere predispone sistemi di sicurezza aggiuntivi.

Segnalo la sentenza 20279/2023, depositata il 12/05/2023 (allegata per eventuali approfondimenti) resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che ha affrontato il tema dell’applicazione della causa di non punibilità del fatto tenue al datore di lavoro, imputato di lesioni colpose aggravate, il quale, dopo l’infortunio occorso ad un operaio intento ad eseguire la  lavorazione di profilati in metallo,  installa nello stabilimento dei sistemi di sicurezza aggiuntivi onde evitare il ripetersi di analoghi incidenti.  

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente,  affermato la penale responsabilità degli imputati, rinviati a giudizio in qualità di legali rappresentanti della s.r.l. e datori di lavoro dell’infortunato – persona offesa dal reato, perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano al lavoratore lesioni personali consistite in ferite lacero contuse della mano destra, da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a 56 giorni.

La prima sentenza della Corte di appello di Milano veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per carenze motivazionali afferenti il diniego della causa di non punibilità del fatto tenue che, tuttavia, non veniva riconosciuta neppure nel successivo giudizio rescissorio seguente alla pronuncia del Collegio di legittimità.

Veniva quindi interposto dalla difesa degli imputati un secondo ricorso per cassazione con il quale si denunciava ulteriore vizio di legge di motivazione sempre in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.    

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, ha validato l’iter logico – giuridico seguito dai giudici di appello, che avevano considerato il comportamento tenuto successivamente dagli imputati e, segnatamente, il fatto di aver apportato le modifiche tecniche alla macchina, in conformità alle prescrizioni della ASL, e di aver predisposto un sistema di sicurezza aggiuntivo denominato laser scanner, fatti «neutri» ai fini del riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità in quanto inidonei ad incidere sul disvalore del fatto storico (lesioni gravi) verificatosi a causa di un evidente deficit di formazione e di  sicurezza dell’impianto produttivo.   

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.