Responsabilità penale per il medico di pronto soccorso che non dispone l’esecuzione dell’ecografia renale che avrebbe evitato il decesso del paziente.
Segnalo ed allego la sentenza n.18005/2023 – depositata in data 02/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità del sanitario operante nel reparto di pronto soccorso il quale, pur in presenza di un quadro clinico che imponeva approfondimenti diagnostici secondo le indicazioni codificate nelle linee guida, omette gli approfondimenti diagnostici creando così le condizioni per il verificarsi dell’evento infausto.
Nel caso di specie, secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputata responsabile di omicidio colposo per il fatto di reato contestato nell’imputazione, consistito nel non avere disposto una ecografia renale ed esami ematochimici previsti in caso di colica renale, limitandosi a prescrivere terapia antibiotica e antidolorifici.
Nel corso del dibattimento, tramite l’esame dei consulenti del PM, si era accertato che la dimissione del paziente con la sola prescrizione del farmaco antibiotico aveva impedito di eseguire esami di secondo livello e quindi di porre in essere quei presidi chirurgici che avrebbero impedito il decesso del paziente per shock settico.
Contro la sentenza della Corte territoriale di Roma la difesa della giudicabile interponeva ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di doglianza.
La Suprema Corte, pur dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, rigettando il ricorso di legittimità, ha validato l’iter logico – giuridico seguito dai giudici di merito confermandone le statuizioni civili.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.