La mera iscrizione della notizia di reato non vale come criterio utile ad individuare la competenza per territorio nel reato di indebita compensazione.

Segnalo la sentenza n.21064/2023 – depositata in data 17/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della individuazione della competenza del territorio nell’ipotesi in cui risulti contestato il delitto tributario di indebita compensazione. 

Nel caso di specie, il Collegio cautelare di Frosinone, rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Cassino per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme e dei beni nella disponibilità della persona indagata per i delitti di cui agli art. 81 cod. pen., 10 quater, comma, 2 d.lvo. n.74 del 2000.

La difesa dell’indagato con il ricorso per cassazione denunciava vizio di legge dell’ordinanza impugnata contestando l’erronea attribuzione della competenza per territorio che doveva essere declinata in favore della Procura della Repubblica di Roma che per prima aveva conosciuto della notizia di reato.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata l’eccezione procedurale dichiarando inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“ Ed invero, il disposto di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000 non può trovare applicazione poiché l’art. 10 quater d.lgs. 74/2000 è contenuto nel capo H (e non già nel capo I) del titolo secondo del provvedimento legislativo e, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è un mero reato dichiarativo perché si consuma nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento di imposte dovute per un importo superiore a €50.000. 

Come già si è avuto modo di precisare in relazione agli analoghi delitti di omesso versamento di IVA o di ritenute certificate di cui agli artt. 10- ter e 10-bis del d.lgs. n.74 del 2000, la competenza per territorio va dunque individuata in base al disposto di cui al primo comma dell’art. 18 del citato decreto. 

Secondo un orientamento di questa Corte, in tali casi il luogo in cui si verifica l’omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen. deve ritenersi coincidente con il luogo ove si trova la sede effettiva dell’azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell’impresa (Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110; Sez. 3, n. 23784 del 16/12/2016, dep. 2017, Mosetter, Rv. 269983); secondo un diverso indirizzo, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione siccome l’adempimento dell’obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va invece applicato il criterio sussidiario del luogo “dell’accertamento del reato” indicato dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019, Lupo, Rv. 275942; Sez. 1, n. 44274 del 24/09/2014, Tirabasso, Rv. 260801) da individuarsi nella sede dell’Ufficio Giudiziario in cui è stata compiuta una

effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica e la circostanza della mera iscrizione della notizia di reato priva del conseguente accertamento”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.