La mancata valutazione di un rischio da parte del datore di lavoro non lo esonera da responsabilità penale anche se ha nominato il R.S.P.P.

Segnalo la sentenza n. 21153/2023, depositata il 18/05/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che ha affrontato il tema del perimetro della responsabilità penale del datore di lavoro che non valuta un rischio specifico connesso all’attività produttiva causa dell’incidente sul lavoro oggetto di processo. 

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente,  affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio per lesioni colpose in qualità di amministratore unico della s.p.a e datore di lavoro dell’infortunato perché, per colpa consistita imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione infortuni, non aveva valutato il rischio inerente la realizzazione della catasta dei bancali.

Nel corso del processo era stato accertato che il dipendente della s.p.a., operaio con mansioni di carrellista, mentre era intento a sistemare una catasta di bancali che non era stata ben impilata, veniva colpito al capo ed alla spalla dalla catasta rovinata al suolo, riportando lesioni da cui era derivata una malattia della durata superiore a 40 giorni.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Torino, sostenendo che la nomina da parte dell’imputato del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, lo esonerava da responsabilità in ordine all’infortunio.

Invero, secondo la tesi del ricorrente, la gestione del rischio a seguito della nomina  competeva in via esclusiva all’RSPP cui era stata demandata: la formazione dei dipendenti, la valutazione dei rischi collegati alla specifica attività lavorativa e la stesura del relativo documento.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza annotata, dando continuità a stabili principi di diritto già sedimentati nella giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal tessuto argomentativo della sentenza annotata di interesse per il presente commento:

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 il datore di lavoro non può delegare.

Tuttavia lo stesso d.lgs 81/2008, all’art. 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio. 

Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 18 comma 2.

A fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez. 4 n. 24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv. 270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale; sez. 4 n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David Marco, Rv. 275279; n. 40718 del 26/4/2017, Raimondo, Rv. 270765; n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del RSPP).

Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Sez. 4 n. 24822 del 10/03/2021, Solari, Rv. 281433). 

Nello stesso senso si è precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877)”.

……..La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, in replica all’analoga doglianza già formulata con i motivi di impugnazione, ha ribadito la sussistenza della posizione di garanzia di nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società e perciò datore di lavoro.

L’imputato, tenuto in ragione di tale qualità alla redazione del non aveva preso in considerazione il rischio in ordine al pericolo di caduta di materiali dall’alto e in ordine alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali, che, come riferito dal teste, venivano abitualmente impilati, senza nessun tipo di regola, in locali ove transitavano carrelli elevatori”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.