Non può essere assolto l’imputato per fatto tenue del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali in ragione dell’intervenuta prescrizione di alcune annualità contestate.

Segnalo la sentenza n. 21193  depositata in data 18/05/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione- sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, nell’ipotesi in cui, come nel caso in disamina, nel corso del processo penale venga dichiarata l’estinzione di parte dei fatti in contestazione per il maturarsi della prescrizione del reato. 

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo destituita di fondamento la tesi difensiva tesa al riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ha fissato il principio di diritto che segue:

“ ……..Questa Corte di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. può essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017, Spera, non massimata; in termini analoghi, seppure con riferimento agli omessi versamenti tributari, Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570). 

Quanto al caso concreto, la corte territoriale ha considerato il numero delle omissioni – “due annualità” – ai fini della valutazione della gravità del fatto atteso all’ammontare dell’importo non versato.

 La decisione è in linea con il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell’importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità (Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv 273686 – 01), importo complessivo, che deriva dalla somma delle omissioni “reiterate” anche quelle dichiarate prescritte, pari a oltre 40.000,00 euro (Sez. 3 n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 – 01). 

In conclusione, con il riferimento alla reiterazione delle omissioni, la corte territoriale ha ancorato il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. alla gravità del fatto in ragione dell’entità del superamento della soglia di punibilità”.

 By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.