Reati tributari: legittima la confisca per equivalente sui beni dell’imputato se l’incapienza del patrimonio dell’impresa è ricavabile dai bilanci.

Segnalo la sentenza numero 23299/23 – depositata in data 29/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si pronunciata sul tema giuridico della legittimità della confisca per equivalente, disposta sul patrimonio personale del legale rappresentante dell’impresa, quando manca la possibilità di aggredire quello della società.

   Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto responsabile l’imputato del reato di omesso versamento dell’iva e disposto la confisca per equivalente dei suoi beni per un importo corrispondente al profitto del reato tributario non ritenendo possibile la confisca diretta sul patrimonio dell’Ente. 

Contro la sentenza della Corte territoriale di Messina interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del capo di sentenza relativo alla confisca, sul presupposto che nel corso del dibattimento non era stato svolto un adeguato accertamento sul patrimonio della società che aveva beneficiato del risparmio sull’imposta indiretta.    

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza in commento di interesse per la presente nota che confermano principi di diritto già affermati dalla dominante giurisprudenza di legittimità: 

“…Sul punto, in via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di  questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 – 06), secondo cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere motivazionale del giudice che dispone la confisca di valore prevista dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 di beni dell’imputato, attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, è limitato alla sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilità di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilità del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell’autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato, dovendosi altresì ribadire (cfr. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Rv. 275687) che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (oltre che la successiva confisca) possono essere disposti nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale, se vi sono già elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.

Orbene, la Corte territoriale si è posta in sintonia con tali coordinate interpretative, richiamando, in modo pertinente, sia il riscontro di importanti iscrizioni ipotecarie sul patrimonio della società amministrata da [omissis] sia “la concreta insufficienza, in rapporto all’accertato credito dell’Erario, di poste attive patrimoniali e finanziarie scaturenti dai bilanci societari, peraltro prodotti ex art. 603 cod. proc. pen. dallo stesso appellante”; alla luce di tali risultanze, è stato dunque ragionevolmente ritenuto legittimo l’esecuzione del provvedimento ablatorio per equivalente dei beni della disponibilità dell’imputato”.

 By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.