Dichiarazione infedele: la dimensione della società e la presenza di un management non escludono la responsabilità penale del legale rappresentante.

Segnalo la sentenza numero 23515/23 –  depositata in data 30/05/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza penale, che nel rigettare un motivo di ricorso con il quale era stato dedotto l’assenza del dolo in capo all’imputato rinviato a giudizio quale legale rappresentante di una grande impresa che, secondo la difesa, aveva commesso l’illecito solo perché aveva fatto legittimo affidamento sull’operato del management che si occupava anche degli aspetti fiscali, ha fissato il principio di diritto che segue: 

“….E’ un fuor d’opera e non rileva, dunque, il dedotto incolpevole “affidamento” del legale rappresentante dell’impresa al proprio management per la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci, della dichiarazione fiscale e l’interpretazione delle norme fiscali. 

La norma penale non ammette trasferimenti di responsabilità che sono proprie del destinatario del precetto. Le dimensioni dell’impresa non rilevano, dovendo il destinatario del precetto adeguarsi al comando e non il comando adeguarsi al suo destinatario. 

Peraltro, la Corte di appello, non smentita sul punto, afferma con chiarezza che la deduzione dell’affidamento ad altri è del tutto sfornita di prova, costituendo mera labiale deduzione difensiva”.

 By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.