Reati tributari: va annullata la sentenza della Corte territoriale che dispone la confisca pari all’imposta evasa in assenza di appello del PM.

Segnalo la sentenza numero 24933/2023 – depositata il 09/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale che, ponendosi in continuità con precedenti arresti giurisprudenziali che avevano affrontato analoga questione di diritto, ha ritenuto illegittima la confisca del profitto del reato (l’imposta evasa) disposta dalla Corte di appello per il delitto tributario di omessa dichiarazione, in assenza di gravame da parte del PM contro la sentenza di primo grado che non aveva applicato la misura di sicurezza, seppure obbligatoria per legge (art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).  

Il Collegio del diritto, dando continuità al dominante orientamento di legittimità, ha fissato il principio di diritto che segue:

“….. …….Il primo motivo di doglianza – relativo alle statuizioni sulla confisca – è fondato, perché la Corte d’appello ha violato il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la misura di sicurezza della confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in assenza di appello del Pubblico ministero. 

Sul punto, deve essere ribadito il principio per cui, in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 26/02/2020, Rv. 278598; cfr. anche Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.