Art.5 d.lgs. n.74/2000: l’amministratore di diritto concorre con quello di fatto nel delitto omessa dichiarazione se non ha impedito l’evento del reato tributario.
Segnalo la sentenza numero 24929/2023 – depositata il 09/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontato il tema giuridico della concorrente responsabilità dell’amministratore di diritto della società con quella del dominus occulto della medesima impresa collettiva, nel caso di specie rinviati entrambi a giudizio per il delitto tributario di omessa dichiarazione previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000.
Il Collegio del diritto, dando continuità al dominante orientamento di legittimità che pone a carico di entrambi diversi, ma concorrenti titoli di responsabilità penale, ha fissato il principio di diritto che segue, enunciando i criteri secondo i quali i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto che il prestanome non poteva non essere a conoscenza della violazione degli obblighi tributari connessi alla carica ricoperta:
“…..La Corte di appello, nell’impugnato provvedimento, ha fornito una motivazione perfettamente logica e coerente sul punto, dimostrando di avere fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l’amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette o dell’Iva, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di potere compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (ex multis, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971).
In tal senso, il giudice di secondo grado non ha mancato di specificare come non vi fosse la prova certa che la gestione societaria fosse rimessa interamente al [omissis]con esclusione dell’imputato; infatti, si è bene evidenziato che gli sporadici atti di gestione riconducibili al primo nell’arco dei quattro anni in cui il era stato socio unico e legale rappresentante della società non consentissero, per ciò stesso, una tale esclusione; significativo, a tal fine, è il fatto che le scritture contabili siano state consegnate proprio all’imputato da parte dell’ultimo professionista incaricato, a confutazione dell’idea che tutta la gestione della società sarebbe stata appannaggio del [omissis].
Inoltre, è stato chiarito che, anche sposando la tesi difensiva secondo cui l’imputato sarebbe stato un mero prestanome dell’amministratore di fatto, comunque ciò non priva di rilievo la circostanza che il ricorrente, con una certa esperienza imprenditoriale alle spalle, come dimostrato dal suo casellario giudiziale, era perfettamente consapevole del fatto che la società da lui amministrata non presentava le dovute dichiarazioni annuali per le imposte; e ciò, peraltro, proprio in coincidenza con il suo avvento all’interno della compagine sociale, essendo state invece presentate le dichiarazioni fiscali obbligatorie per gli anni precedenti: tale attività costituisce uno dei principali obblighi di carattere formale a cui l’amministratore di una società è tenuto e del quale colui che riveste tale ruolo non può non essere consapevole, ciò, a maggior ragione, se si considera che le scritture contabili risultano essere state rimesse proprio nelle mani del ricorrente e non di altri e che queste erano funzionali all’adempimento dell’obbligo in contestazione”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.