La Cassazione annulla il decreto di sequestro probatorio disposto sulla liquidità dell’indagato se il reato tributario è solo ipotizzato ma in relazione allo stesso non sono specificate le finalità del mezzo di ricerca della prova.
Segnalo la sentenza numero 25845/2023 – depositata il 15/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta penale, che ha affrontato il tema giuridico della legittimità del decreto di sequestro probatorio eseguito su somme di denaro nella disponibilità dell’indagato quando manca, ovvero risulta carente, la motivazione posta a sostegno del mezzo di ricerca della prova.
Nel caso di specie, il Giudice per l’Udienza preliminare che aveva rigettato la richiesta di dissequestro, aveva solo ipotizzato nella motivazione del suo provvedimento l’eventuale commissione da parte dell’indagato del reato di omesso versamento dell’iva e riciclaggio in realtà non contestati dal PM che procedeva per diverse ipotesi di corruzione.
Con la sentenza annotata, il Collegio del diritto, ponendosi in continuità con il dominante orientamento di legittimità, rilevato il vizio di motivazione, ha accolto il ricorso per cassazione annullando il provvedimento impugnato e disponendo la restituzione somme in favore dell’avente diritto per i motivi di seguito indicati:
“…..Al contempo, è stata totalmente omessa la motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al mantenimento del sequestro del denaro, non essendosi chiarito se e quale tipo di accertamento richieda il mantenimento del vincolo.
Per consolidata giurisprudenza, il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez.U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non specifica in alcun modo quale sia la finalità probatoria perseguita, neppure mediante il richiamo al decreto iniziale di sequestro.
Invero, a fronte del sequestro di denaro di sospetta provenienza illecita il mezzo cautelare appropriato è da individuarsi nel sequestro preventivo, lì dove si ritenga che si tratti di profitto dell’illecito con la conseguente necessità di impedirne la libera disponibilità da parte del reo”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.