La confisca per equivalente nei delitti tributari può colpire indifferentemente il patrimonio di ciascuno degli imputati per l’intero importo del profitto del reato.
Segnalo la sentenza numero 25317/2023 – depositata il 13/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontare il tema giuridico della confisca per equivalente del profitto del reato tributario disposta obbligatoriamente con sentenza di condanna o di applicazione pena concordata, quando l’imputazione è elevata nei confronti di più concorrenti nel reato.
Nel caso di specie, il Giudice per l’udienza preliminare, sull’accordo delle parti, aveva applicato all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a plurimi fatti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 disponendo, altresì, ai sensi degli artt. 240 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca di quanto in sequestro.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza deducendo con uno specifico motivo di impugnazione la illegittimità del capo della sentenza che aveva applicato – indiscriminatamente – la confisca dell’intero profitto dei reati tributari nei confronti dell’imputato che aveva definito la sua posizione con rito alternativo.
Il Collegio del diritto, dando continuità allo stabile orientamento di legittimità, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, fissando il principio di diritto che segue:
“…..Nella specie, posto che il è imputato anche dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, si è proprio in presenza di una confisca obbligatoria, come emerge dal chiaro dato testuale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a tenore del quale “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo“.
Si rammenta, inoltre, che la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.
Tale interpretazione appare coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, dep. 23/06/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, Perino Gelsomino, Rv. 241974; Sez. 2, n. 9786 del 21/02/2007, Alfieri ed altri, Rv. 235842)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.