L’imputato non può eccepire il sopravvenuto fallimento della società costituita parte civile per paralizzarne la richiesta risarcitoria.

Segnalo la sentenza numero 26178/2023 – depositata il 17/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda penale, che ha affrontato la questione giuridica degli effetti processuali che si producono in sede penale quando interviene il fallimento della società già costituita parte civile nel processo penale. 

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di appropriazione indebita in danno di una società di capitali che aveva esercitato l’azione civile in sede penale ed ottenuto la pronuncia al risarcimento dei danni patiti da liquidarsi in separata sede.   

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona, denunciando vizio di legge della sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva confermato le statuizioni civili nonostante l’intervenuto fallimento della società costituita parte civile.

 Il Collegio del diritto, dando continuità al dominante orientamento di legittimità, ha dichiarato inammissibile anche il superiore motivo di ricorso fissando il principio di diritto che segue:

“…..Infine, in relazione all’ulteriore profilo dell’intervenuto fallimento (non dichiarato) della società costituita parte civile, evidenzia il Collegio come la giurisprudenza abbia condivisibilmente ritenuto che qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio – preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell’art. 43 legge fall. – con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell’iniziativa dell’imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest’ultimo e la curatela fallimentare (Sez. 6, n. 40801 del 30/05/2018, M., Rv. 274103)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.