La condanna dell’Ente per lo smaltimento illecito dei rifiuti non si estingue per effetto della fusione per incorporazione.

Segnalo la sentenza numero 26787/2023 – depositata il 21/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico della eventuale rilevanza che può assumere la fusione per incorporazione di una società (incorporata nella more del processo penale da altra persona giuridica) della quale era stata affermata la responsabilità per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato previsto dall’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 152 del 2006, commesso dal legale rappresentante dell’Ente.

Il Collegio del diritto, nel dichiarare inammissibile il motivo di impugnazione con il quale  la società ricorrente aveva dedotto la mancata valutazione, da parte della Corte di appello della prova dell’estinzione del reato e della relativa sanzione amministrativa che sarebbe intervenuta, secondo la difesa, per effetto della sua fusione per incorporazione in altra società (incorporante), ha fissato il principio di diritto che segue: 

“….. Ed infatti, sebbene sia pur vero che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la stessa giurisprudenza di questa Corte, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, ha accostato alla successio mortis causa (cfr. per tutte, Corte di cassazione, Sezione I civile, 12 novembre 2019, n. 29256), non può non osservarsi come siffatta analogia, meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali, esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile; non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell’avvenuto decesso dell’imputato”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.